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⚖️CTU e periti – obbligo di rinnovo iscrizione nei rispettivi Albi – pena cancellazione

26/03/2026 AI GEOMETRI DI TRAPANI - CHIARIMENTO DA PARTE DELL'ASSISTENTE GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE DI TRAPANI

Il procedimento di revisione con relativa richiesta di conferma, da parte del singolo CTU /perito già iscritto, avrà avvio ad opera dell'ufficio.

Il Tribunale di Trapani procederà nel mese di aprile p v., inviando agli interessati alla procedura di revisione una PEC.

Tale PEC arriverà dal sistema Portale Albo Nazionale alla PEC dichiarata dal professionista all'atto dell'iscrizione.

Il singolo professionista dovrà, ricevuta la pec, dichiarare di aver preso visione della stessa , e poi potrà entro il termine perentorio indicato dal Tribunale procedere al rinnovo dell'iscrizione ai fini della conferma .


Coloro che risultavano già iscritti prima del 2024 e che hanno provveduto a (ri)effettuare l’iscrizione sul nuovo portale entro IL GIORNO 11 MAGGIO 2026 dovranno presentare la prima domanda di conferma che era stata inizialmente fissata entro il mese di marzo 2026.

Per quanto riguarda invece le nuove iscrizioni all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio successive al 4 marzo 2024, la revisione periodica verrà effettuata a partire dal mese di marzo 2027

La domanda di conferma deve essere presentata entro e non oltre l’11 maggio 2026 attraverso il portale ministeriale «Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari». I professionisti dovranno accedere alla piattaforma con le proprie credenziali e compilare la richiesta tramite la funzione «Compila domanda di conferma iscrizione» disponibile nella sezione «Iscrizioni», in corrispondenza della propria iscrizione all’Albo CTU.

Attraverso la domanda di conferma l’interessato rende una dichiarazione sostitutiva con cui conferma, aggiorna o integra le informazioni richieste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 109/2023. In particolare il professionista è chiamato ad autocertificare che non sono venuti meno i requisiti per l’iscrizione, che non sussistono impedimenti all’esercizio dell’ufficio di consulente tecnico, di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua e di aver svolto in modo continuativo l’attività professionale nel corso dell’ultimo biennio.

al seguente link la pagina dedicata https://www.geometri.tp.it/news/583