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ANTINCENDIO - QUINQUENNIO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

SCADENZA 29 GIUGNO 2022

Il CNGeGL con nota del 10/02/2022, ricorda che con il DL 221/2021, la nuova scadenza dello stato di emergenza è stata prorogata al 31 marzo 2022; pertanto tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Ne deriva che i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza - ad oggi il 31 marzo 2022 - mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza - ad oggi il 29 giugno 2022.

Calcolo dei quinquenni: Nella circolare vengono anche forniti dei chiarimenti in merito alla modalità di calcolo della durata dei quinquenni di riferimento, rettificando in parte quanto indicato nella circ. CNI n. 803/XIX Sess./2021 del 02/11/2021 e come da nota DCPREV prot. 19168 del 17/12/2021 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ecco quindi come effettuare il calcolo:

a) per i professionisti antincendio che hanno completato le 40 ore di aggiornamento entro la scadenza naturale del loro quinquennio di riferimento, lo stesso è regolarmente ripartito; le ore di aggiornamento maturate dopo tale scadenza rientrano pertanto nel quinquennio successivo, senza soluzione di continuità;

b) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non hanno completato, o completeranno, l’aggiornamento obbligatorio entro la scadenza naturale, potranno completare le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022 senza essere sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno; la nuova decorrenza del quinquennio successivo sarà calcolata dalla data di frequenza della 40° ora di aggiornamento;

c) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non completeranno le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022, saranno sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno.