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DECRETO SALVA-CASA – LE NOVITA’

È approdato ieri, 17 luglio, alla Camera dei Deputati il testo del decreto Salva-Casa dopo l'esame in commissione Ambiente.

Tra le principali novità del decreto:

Le mini-abitazioni

Con la conversione del decreto via libera all'approvazione di appartamenti con nuove dimensioni di abitabilità: per l'altezza dei locali si scende dagli attuali 2,70 metri a 2,40 metri. Cambia anche la superficie minima che passa dagli attuali 28 m2 per i monolocali a 20; mentre per i bilocali che ospitano 2 persone si scende dai 38 attuali a 28 m2. Resta salvo il vincolo di essere adatti a persone con disabilità come previsto dal D.M. 237/1989. L'abbassamento dell'altezza dei locali permette anche il recupero del sottotetto che è sempre consentito anche in caso di mancanza delle distanze minime a condizione che: siano rispettati i limiti vigenti all'epoca della costruzione dell'edificio; non siano apportate modifiche di forma e superficie all'area delimitata dalle pareti perimetrali e che sia rispettata l'altezza massima prevista in fase di costruzione.

I requisiti igienico-sanitari

Inoltre, per garantire i requisiti igienico-sanitari basterà l'asseverazione del progettista responsabile dell’intervento che confermerà la conformità del suo elaborato alle norme igienico-sanitarie in tutta una serie di casi che fanno eccezione rispetto alle regole generali. Si supera così la norma del 1975 che disciplina attualmente la materia.

La destinazione d'uso degli immobili

Semplificato il cambio d'uso degli immobili: con il nuovo testo il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare, con o senza opere, all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito fermo restando la possibilità di fissare specifiche condizioni a livello urbanistico comunale. Novità anche per il cambio di destinazione d'uso relativo al primo piano fuori terra; prima il passaggio alla destinazione residenziale era ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio ora invece per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso sarà disciplinato dalla legislazione regionale.

La doppia conformità edilizia

Ok in Commissione Ambiente al superamento della doppia conformità edilizia sia per difformità parziali che sostanziali. Non si applica questa novità in caso di totale difformità dove si applica la vecchia norma.

Le tolleranze costruttive

Non saranno considerate violazioni edilizie le difformità fino al 6%per i mini appartamenti con superficie inferiore ai 60 metri quadrati. La tolleranza si aggiunge a quelle, già contenute nella precedente formulazione dell'emendamento, del 2% per le unite immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati, del 3% tra i 300 e i 500 metri quadrati, del 4% tra i 100 e i 300 metri quadrati e del 5% fino ai 100 metri quadrati

Le pergole bioclimatiche, interventi in edilizia libera

Nuove categorie di interventi in edilizia libera: si introduce la possibilità di installare tende e strutture di protezione dal sole e da eventi atmosferici ma anche VEPA ovvero vetrate panoramiche amovibili.

La Commissione ha concluso l'esame nella seduta del 16 luglio 2024, conferendo ai relatori il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

A seguito delle modifiche e integrazioni apportate in sede referente, il provvedimento si compone ora di 5 articoli (rispetto ai 4 del testo originario).

Vedi qui il dossier.