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PROFESSIONALE >> Uso del Tmbro |
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REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE
L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI
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Art.
1 - Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra richiesto
da privati e da Enti dovrà essere autenticato con
l'apposizione del timbro personale attestante che il firmatario
possiede il requisito prescritto dalla Legge (iscrizionenell'Albo). |
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Art.
2 - Il timbro recherà il cognome, nome e residenza
del Geometra, la dicitura " Albo Collegio dei Geometri
di Trapani" ed il numero progressivo corrispondente
all'ordine cronologico dell'iscrizione nell'Albo.
Il numero progressivo non potrà essere attribuito
ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo
del primo attributario. |
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Art. 3 - Il
timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al
professionista che risulti iscritto nell'Albo dei Geometri
di questa Provincia, dietro rimborso del costo del timbro
stesso.
Il professionista che riceve il timbro dovrà rilasciare
ricevuta apponendo la firma sull'apposita scheda. |
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Art.
4 - Qualora il professionista rassegni le dimissioni
dall'Albo, chieda trasferimento ad altro Collegio, sia sospeso
o cancellato dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare,
dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda
di
cancellazione, di trasferimento o della comunicazione del
provvedimento adottato ad iniziativa del Consiglio, restituire
il timbro.
In caso di smarrimento del timbro, l'iscritto dovrà
farne immediata denuncia al Collegio che, a richiesta e
dietro pagamento, rilascerà un duplicato. |
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Art.
5 - Il Geometra cancellato dall'Albo, che non riconsegna
il timbro mmediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio,
sarà diffidato. Del provvedimento sarà data
comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti
ed Uffici interessati.
Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso, che continui
l'esercizio della professione e faccia uso del timbro, sarà
passibile di denuncia all' Autorità Giudiziaria a
norma dell'art. 26 del R. D. 11 febbraio 1929, n. 274.
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Art.
6 - E' fatto divieto ai Geometri di fornirsi direttamente
del timbro professionale o di usare timbri che abbiano caratteristiche
simili a quello deliberato dal Collegio. L'uso dei timbri
che non siano stati dati in dotazione a norma del precedente
art. 3, è considerato infrazione perseguibile col
provvedimento disciplinare previsto dagli artt. 11 e 12
del R.D. 11 febbraio 1929.
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Art.
7 - L'Autorità Giudiziaria, gli Enti Pubblici,
comunque preposti alla vidimazione od alla approvazione
degli elaborati, sono invitati ad accertare che gli elaborati
stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione del
firmatario nell'Albo professionale. Gli elaborati mancanti
del timbro dovranno essere restituiti al firmatario.
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