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Il Praticantato è necessario ai
Diplomati Geometri per aver accesso agli esami di stato
di abilitazione alla libera professione.
Il Praticantato non è piu' di durata biennale bensì
ha una durata di 18 mesi (Legge 24 marzo 2012 art.9
comma 6), e va svolto presso un libero professionista
Geometra, Architetto o Ingegnere civile iscritti all'albo
da almeno 5 anni.
Contestualmente nello studio non possono esserci più
di 3 praticanti.
Il praticante che svolge il periodo di
praticantato deve:
- svolgere la pratica in modo effettivo e continuativo;
- conservare il libretto di pratica (fornito dal Collegio)
nel quale deve annotare gli atti più rilevanti
alla cui predisposizione e redazione abbia partecipato
con l'indicazione del loro oggetto;
- presentare alla segreteria del Collegio, al termine
del periodo di praticantato, il libretto di tirocinio
con l'annotazione del professionista attestante la veridicità
delle indicazioni in esso contenute;
- di dare al Presidente del Collegio comunicazione ed
idonea giustificazione di ogni interruzione del praticantato,
di durata superiore a tre mesi (art 13) nonché
l'eventuale sospensione del tirocinio professionale ed
infine la cessazione dell'attività stessa anche
per trasferimento presso altro studio professionale;
- di comunicare entro tre mesi, per iscritto, l'eventuale
cambiamento dello studio professionale (art 13);
Alla fine dei 18 mesi il praticante può
accedere agli esami di abilitazione alla libera professione
di geometra.
Prima di iniziare il periodo di praticantato è
necessario iscriversi al Registro Praticanti del Collegio
presentando i seguenti documenti:
Richiesta di iscrizione all'Albo dei
Praticanti |
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione |
scaricabile
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Dichiarazione di inizio praticantato
(compilata dal professionista) |
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NORME ALBO PRATICANTI (NUOVE
DIRETTIVE approvate dal CNGeGL il 17/09/2014 |
scaricabile
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LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 (Durata del
tirocinio a 18 mesi) |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 agosto 2012 , n. 137 (in particolare visualizzare
l'art.6) |
scaricabile
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Delibera del Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati n. 7 del 22 luglio 2014
(Regolamento
sul professionista affidatario)
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scaricabile
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Il tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate
può essere svolto, per un periodo non superiore
a 6 mesi, anche presso Enti o professionisti di altri
Paesi in possesso di un titolo equipollente ed abilitati
all'esercizio della professione.
Inoltre il tirocinio può essere svolto per i primi
6 mesi, in presenza di apposite convenzioni stipulate
tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
e il Ministero dell'Università, in concomitanza
con l'ultimo anno del Corso di studi per il conseguimento
della Laurea necessaria.
L'iscrizione al Registro dei praticanti, tenuto presso
il Consiglio del Collegio territoriale, è condizione
per lo svolgimento del tirocinio professionale.
Il professionista (un geometra o un architetto
o un ingegnere civile), presso il cui studio si svolgerà
il praticantato, deve essere iscritto all'Albo da almeno
5 anni, deve assicurare che il tirocinio si svolga
in modo funzionale alla sua finalità e non può
avere contemporaneamente più di 3 praticanti.
Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione
di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale con
il professionista.
Il tirocinio può essere svolto in concomitanza
di un rapporto di pubblico impegno o di lavoro subordinato
privato, purché le relative discipline prevedano
modalità e orari di lavoro idonei a consentirne
l'effettivo svolgimento.
L'interruzione del tirocinio per oltre 3 mesi, senza giustificato
motivo, comporta l'inefficacia di quello previamente svolto.
Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione
del praticantato può avere una durata massima di
9 mesi.
Infine ai sensi dell'art. 6, comma 12 del Decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento
recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148 GU n. 189 del 14-8-2012) la
pratica di tirocinio perde di validità decorsi
5 anni senza che ne segua il superamento dell'Esame di
Stato.
La domanda e la relativa documentazione (compilate in
ogni loro parte con ad es. timbri, firme ecc.) può
essere presentata alla Segreteria del Collegio dall'interessato
o da persona delegata.
La data di inzio praticantato decorre dalla
data di assunzione al protocollo del Collegio dell'istanza
di iscrizione al Registro dei Praticanti.
La quota di iscrizione al Registro Praticanti è
di € 300.00 per la pratica di tirocinio svolta presso
un professionista.
Al fine di poter accedere in tempo utile agli esami di
abilitazione si consiglia a coloro che volessero iscriversi
all'Albo dei Praticanti di presentare l'istanza completa
entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; poichè
uno dei requisiti essenziali è terminare i 18 mesi
di tirocinio il giorno antecedente alla prima prova e
dato che gli esami si svolgono nel mese di ottobre, pressapoco
tra il giorno 20 e 30 ottobre (bisogna però attendere
sempre l'uscita del bando nel mese di marzo), consigliamo
di iscriversi in tale periodo in maniera tale che il praticante
possa terminare il periodo di tirocinio in tempo utile
e sostenere gli esami di abilitazione.
Comunque non ci sono scadenze per la presentazione di
eventuali iscrizioni all'Albo dei Praticanti
NOTE ESPLICATIVE RIGUARDANTI LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL REGISTRO DEI PRATICANTI
1. La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti
è rivolta al Presidente del Collegio dei Geometri
nella cui circoscrizione il richiedente svolge il praticantato
e può essere compilata direttamente sull'apposito
stampato predisposto dal Collegio.
2. Il Consiglio del Collegio, verificato il possesso
dei requisiti omissis
delibera, entro 2 mesi, l'iscrizione
del richiedente nel Registro dei Praticanti con la data
di decorrenza corrispondente a quella della domanda assunta
al protocollo. Verrà spedito a seguito della delibera
di Consiglio il libretto di tirocinio e la lettera con
il n. di attribuzione al registro praticanti
3. La domanda va preceduta da una attenta lettura
delle allegate norme sulle modalità di iscrizione
e svolgimento del praticantato, dovendo dichiarare di
esserne a precisa conoscenza.
4. Alla domanda deve essere allegata copia ricevuta
versamento di €. 300.00 sul c/c Postale n. 14266936
intestato al Collegio dei Geometri della provincia di
Trapani, P.zza Scarlatti;
IMPORTANTE
Non c'è l'obbligo da parte del praticante di presentare
semestralmente una relazione sull'andamento del tirocinio
richiedendo unicamente una dichiarazione finale di compiuta
pratica.
L'art. 11 prevede che il Presidente del Collegio o suo
delegato vigili sul regolare svolgimento della pratica
professionale al fine di verificare che la stessa venga
svolta in maniera effettiva e continuativa.
Il praticante che non termina i 18 mesi in tempo utile
al fine di sostenere gli esami può in alternativa
produrre certificazioni di avvenuti corsi attinenti la
professione (Es. AutoCad, 494/96, etc...) di almeno 120
ore da presentare presso la Segreteria del Collegio.
Il Consiglio Direttivo fissa i criteri con cui riconoscere
eventuali periodi formativi ai sensi della L.75/85 per
il completamento del periodo di pratica biennale attraverso
la partecipazione a specifici corsi attinenti la professione
di geometra della durata compresa tra le 600 ore e le
1200 ore, ciò necessario per essere ammessi agli
esami di abilitazione per tutti coloro i quali non risultano
in possesso di uno dei requisiti di ammissione prescritti
all'art.2 dell'Ordinanza Ministeriale, ovvero di non aver
completato il periodo di pratica biennale alla data del
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame,
al fine del raggiungimento del periodo di pratica professionale,
necessario per poter partecipare all'esame di abilitazione
della professione di Geometra.
In alternativa al periodo di pratica, possono accedere
agli esami di abilitazione, i diplomati geometri che hanno
svolto attività tecnica subordinata per almeno
5 anni con mansioni di geometra presso aziende o enti.
Tale periodo di dipendenza deve risultare dal libretto
di lavoro e da attestazione del datore di lavoro il quale
dichiara le effettive mansioni svolte.
In questo caso non serve l'iscrizione al Registro Praticanti
ma l'interessato deve comunque presentare al Collegio
apposita istanza nel quale chiede il riconoscimento da
parte del Consiglio del Collegio dell'attività
svolta o che sta svolgendo.
Inoltre l'accesso all'esame di stato, previa iscrizione
al Registro Praticanti, è riconosciuto nei seguenti
casi:
Conseguimento di laurea triennale di 1° livello nelle
classi 4, 7 e 8 (art.6 e 55 DPR 328/2001);
Previo possesso del diploma di geometra, frequenza con
esito positivo di corsi di istruzione e formazione tecnica
superiore della durata di 4 semestri comprensivi di tirocinio
non inferiore a 6 mesi coerenti con le attività
professionali del geometra (DPR 328/2001);
Conseguimento del diploma universitario triennale in edilizia,
ingegneria delle infrastrutture, sistemi informativi territoriali
(DPR 328/2001).
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